Ho sempre considerato di fondamentale importanza i primi insegnamenti ricevuti sul diritto in generale. La prima cosa che mi è stata insegnata è che il diritto è un insieme di regole. Scopo di queste regole è dare la possibilità ai cittadini di vivere ordinatamente e dar loro la possibilità di far valere i propri diritti. Memore di questi concetti di base ho sempre pensato che sia importante conoscere i propri diritti e il loro contenuto, farsi e fare domande anche quando le risposte sembrano ovvie e scontate.

Non voglio operare digressioni tecniche e complesse sul concetto di diritto o su singole fattispecie. Non è mia intenzione farlo con questo intervento e non intendo tediare chi avrà la pazienza di leggere gli interventi che seguiranno. L’unico scopo di questa rubrica è quello di fornire a chi legge delle informazioni di base su diritti che si possono far valere in alcuni casi, che a volte si ignorano o non si conoscono bene (è chiaro che ogni caso è da valutare a sé).

L’argomento di oggi è relativo ad un danno fisico seguito (per esempio) ad una caduta per strada (sono inciampato in una buca, una lastra di cemento con un dislivello, un tombino sporgente perché mal posizionato, ecc.). In questo caso non pensate semplicemente “quanto sono sbadato” o “la prossima volta starò più attento”. Invece esaminate bene la questione se avete subito dei danni.

Potrebbe darsi che siate caduti proprio a causa di una buca (e non della vostra imprudenza o disattenzione, o almeno non solo), che questa buca non sia segnalata e non sia nemmeno visibile con la normale diligenza. In questo caso potreste avere diritto ad un risarcimento da richiedere al custode della strada (cfr. articolo 2051 codice civile). In alcuni casi persino se si è stati imprudenti si può avere un qualche diritto da far valere.

Una sentenza recentissima della Corte di Cassazione (Cassazione Civile sezione III, sentenza n. 18317 del 18 settembre 2015) ha esaminato il caso di un minore che, introdottosi in un cantiere per gioco, ha subito un rilevante danno fisico dopo una caduta dal tetto dell’edificio. In questo caso c’era stata imprudenza del bambino che si era introdotto in un cantiere per giocare (senza dubbio). Tuttavia è importante considerare che la responsabilità del custode (ad esempio il Comune) opera obiettivamente, salvo che venga provato, ad onere del custode, il caso fortuito.

Data l’imprudenza del bambino è stato considerato giusto ritenere che la causa del danno fosse in parte a lui ascrivibile. Però è stato constatato che mancavano le transenne all’ingresso, mancavano porte, infissi sia all’ingresso che nell’edificio e mancava una recinzione perimetrale. Inoltre è stato considerato prevedibile (nel caso esaminato) che dei minori potessero accedere facilmente al cantiere ma, nonostante questo, il custode non aveva preso alcuna precauzione.

È stato così riconosciuto un concorso di colpa tra l’infortunato e il custode, cosicché al minore è stato riconosciuto un risarcimento (seppur parziale).

 

Francesco Garghentini

 

 

 

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