La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5259 del 2017, ha chiarito in quali casi e secondo quali modalità la registrazione di una conversazione telefonica può costituire prova in giudizio ai sensi dell’art. 2712 c.c.

A tal fine è necessario che colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che sia avvenuta come risulta dal nastro registrato.

Inoltre non deve trattarsi di una conversazione tra soggetti che non siano parte in causa. Su questo ultimo aspetto viene precisato che “affinchè il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si svolge, sia parte in causa”.

Francesco Garghentini

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