Si avvicina l’appuntamento elettorale e i vari “amici di…” si scaldano, ad ogni angolo cene e aperitivi ma anche vendite di gadget e chissà che non avremo anche la “zingara” che legge la mano.
Insomma tutto vale per raccogliere denaro che sarà investito per vincere le elezioni. Ma diamo un’occhiata a quanto è ammesso e quanto no, a quanto è prescritto e a cosa si deve fare per non incorrere in problemi. È un esercizio da profano, non essendo avvocati, abbiamo pensato di documentarci sulla grande rete di internet, quindi i dati potrebbero essere inesatti, incompleti o chissà, superati ma “largo circa” sembra possa esserci un margine d’errore relativamente basso.

Veniamo al primo punto, la differenza che corre tra quanto fatto oggi, e quanto dovrà essere fatto dal giorno della convocazione elettorale. Dal giorno in cui sarà fissata la data delle elezioni è infatti obbligo nominare un MANDATARIO ELETTORALE che dovrà tenere una contabilità ben precisa e normata di quanto entra e di quanto esce, apponendo la dicitura con il suo nome anche ai “santini” elettorali e ai manifesti. Prima di allora molta più libertà ma anche alcune semplici regole da seguire per evitare che la Guardia di Finanza possa aver qualcosa da ridire.

Le raccolte pubbliche di fondi organizzate occasionalmente anche mediante la cessione di beni o servizi si intendono escluse da IVA e da ogni altro tributo erariale e locale se rispondono alle seguenti condizioni:

  1. si tratta di iniziative aperte a tutti non unicamente ai soci
  2. l’iniziativa di raccolta fondi deve avvenire in occasione di celebrazioni o ricorrenze come
    feste tradizionali o con eventi di promozione dell’associazione stessa.
  3. si tratta di iniziative occasionali ovvero attività non ordinaria e prevalente dell’associazione rispetto al tempo dedicatovi, ai ricavi conseguiti ed ai mezzi impiegati per svolgerla. L’evento non deve in alcun modo essere l’unica attività posta in essere dall’associazione
  4. i beni ceduti, nel caso ciò avvenga, devono essere di modesto valore ovvero che il costo di acquisto o produzione da parte dell’associazione non superi i 25€. Non si pone limite di valore invece nel caso di servizio prestato.

Altro capitolo riguarda le donazioni in denaro da parte di persone fisiche a favore di un’associazione, sono detraibili per il 19% del loro valore quando siano effettuate:
* fino ad un valore massimo di € 2065,83 a favore di ONLUS ed Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri
* fino ad un massimo di € 1500 a favore di Associazioni sportive dilettantistiche

La donazione deve essere eseguita attraverso bonifico bancario o postale, carta di credito o debito, assegno bancario non trasferibile.
Le donazioni da parte di imprese sono interamente deducibili dal reddito quando eseguite a favore di ONLUS per un importo non superiore ad € 2065.83 o comunque al 2% del reddito di impresa dichiarato e per un importo massimo di € 1549,37 o al 2% del reddito di impresa se eseguite a favore di Associazioni di Promozione Sociale.

Le donazioni in denaro o altra natura erogate da persone fisiche o aziende verso ONLUS o organizzazioni ONLUS di diritto sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di € 70.000.

Per quanto riguarda il periodo elettorale.….. Rimandiamo alla prossima puntata, resta comunque l’obbligo anche in questa fase, di tenere registrato e ben evidente quanto incassato e quanto pagato in occasione di ogni singolo “saltuario” evento, proprio per dimostrare a non impossibili controlli, la saltuarietà della raccolta e il modico valore.

Madama Lucrezia

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