Chi si sposa spesso ritiene romantico optare per il regime della comunione dei beni e ciò pur non conoscendone tutte le implicazioni. Ma non solo il matrimonio in sé è un passo importante, lo è anche la scelta del regime patrimoniale poiché le successive implicazioni possono riflettersi sulla nuova famiglia anche a partire dall’esterno.

In questo caso (e in senso generale) ciò che entra a far parte della sfera patrimoniale di ciascun coniuge dopo il matrimonio (pur trattandosi di acquisti fatti separatamente) è oggetto della comunione dei beni.

Sul punto è importante quanto delineato all’art. 177 del codice civile. Si può leggere che entrano in comunione: – gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (a loro volta descritti all’art. 179 c.c.); – i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; -i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (salvo quanto previsto all’art. 178 c.c.); – le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

I beni che rientrano nella comunione legale sono dunque molteplici.

In caso di scelta del regime di separazione dei beni invece ognuno dei coniugi resta titolare dei beni acquistati sia prima che in costanza di matrimonio. Non per questo viene tuttavia meno il dovere di reciproca assistenza morale e materiale tra i coniugi, così come non vengono meno tutti gli altri doveri che scaturiscono dal matrimonio.

Tralasciando per un attimo quelle che possono essere le implicazioni in caso di separazione e divorzio, è importante sottolineare la valenza esterna alla famiglia in caso di comunione dei beni.

Parliamo dei debiti dei coniugi.

In caso di comunione dei beni, in linea di massima, ciò che rientra in essa è aggredibile anche dai creditori personali del coniuge non debitore. In alcuni casi limite possono essere aggredibili anche i beni personali.

In caso di separazione dei beni invece, i coniugi rispondono personalmente dei propri debiti. Con riferimento ai debiti contratti per i bisogni della famiglia l’orientamento prevalente è che di essi rispondano entrambi i coniugi (ma trattasi appunto di orientamento).

Questa analisi è da considerarsi di ordine meramente generale e molteplici sono le sfumature che nei casi specifici vanno considerate e analizzate.

Francesco Garghentini

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