E’ ormai ampiamente nota la notizia relativa alla recente emanazione della legge sul cd. “omicidio stradale”. Vediamo cosa prevede essenzialmente.

Viene introdotto l’articolo 589 bis del codice penale, sulla base del quale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con  violazione  delle  norme  sulla  disciplina della circolazione stradale e’ punito con  la  reclusione  da  due  a sette anni.

La pena prevista in caso di guida in  stato  di ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente all’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope varia invece dagli otto ai dodici anni, qualora si cagioni con colpa la morte di una persona. In caso di stato di ebbrezza, in alcuni casi particolari, la pena può invece variare da cinque a dieci anni. Vengono in particolare poste delle differenze relative al caso in cui nel caso specifico si tratti di un neopatentato alla guida o in caso di ebbrezza lieve.

La pena della reclusione dai cinque ai dieci anni si applica anche a coloro che:

  • procedendo in  un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio  di  quella consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
  • Attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero  circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
  • a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Se poi (nei suddetti casi) il guidatore fosse sprovvisto di patente oppure nel  caso  in  cui  il  veicolo  a motore sia di proprietà dell’autore del fatto  e  tale  veicolo  sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria la pena è aumentata.

Se si ravvisasse un concorso di colpa la pena può essere diminuita fino alla metà.

Qualora si cagioni morte o lesioni a più persone con lo stesso fatto, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non oltre i diciotto anni.

L’art. 589 ter codice penale poi tratta il caso di fuga, per il quale viene previsto l’aumento della pena.

In caso di lesioni colpose stradali sono previste queste pene: la reclusione da tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (590 bis codice penale).

Pene anche maggiori in caso di lesioni conseguenti a fatti commessi in stato di ebbrezza o con le violazioni già descritte sopra (eccesso di velocità nei centri urbani, inversioni, ecc.).

Sono anche previsti aumenti di pena, nelle già sopra descritte circostanze, anche nei casi di lesioni.

Si prevede infine un raddoppio dei termini di prescrizione.

L’omicidio stradale colposo diventa pertanto una fattispecie autonoma di reato.

Non sono mancate critiche alla legge emanata.

Da una parte, in effetti, deve rilevarsi che non è vero che mancasse una previsione di legge che punisse severamente questi casi.

In effetti l’art. 589 del codice penale (omicidio colposo) al comma 3 già prevedeva quanto segue: si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Alla luce di questa norma già presente, non si comprende la reale necessità di una nuova ed autonoma norma.

Inoltre il solo fatto di aver effettuato una manovra azzardata o (diciamo così) sfortunata perché magari “venuta male” (mi permetto un termine a-tecnico poiché ben rende l’idea) potrebbe portare ad eccessive conseguenze.

Non si comprende peraltro come l’introduzione di questa legge possa nella pratica migliorare la sicurezza sulle strade.

Francesco Garghentini

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