Il d.l. 132/2014 – convertito nella l. 162/2014 – ha introdotto (tra l’altro) la negoziazione assistita anche in materia di separazione e divorzio.

Tramite questa nuova procedura le parti possono trovare una soluzione consensuale per la separazione, il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio come già stabilite.

Per comprendere appieno il nuovo istituto è tuttavia necessario distinguere diversi casi.

  • In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo passa al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale lo autorizza se lo ritiene rispondente all’interesse dei figli. Se il Procuratore non ritiene l’accordo rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà poi un’udienza di comparizione delle parti;
  • In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica che, se non ravvisa alcuna irregolarità, procede a fornire il suo nulla osta per concludere la procedura.

L’accordo raggiunto ha l’effetto dei provvedimenti giudiziali tradizionali in materia.

È chiaro che si tratta di una procedura che può essere presa in considerazione in caso di accordo tra le parti. Diversamente sarà necessario attivare le procedure giudiziali.

Tutto ciò non esclude in ogni caso la possibilità di adire il Tribunale anche per le procedure di separazione e divorzio in via consensuale.

Francesco Garghentini

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