L’obiettivo prioritario è quello di garantire la tracciabilità e l’etichettatura degli Organismi Geneticamente Modificati e dei prodotti ottenuti da essi, passando attraverso tutta la catena alimentare “dai campi alla tavola”, e di assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute.

Il Regolamento CE n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di Organismi Geneticamente Modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi da essi ottenuti, nonché recante modifiche alla Direttiva 2001/18/CE, prevede l’obbligo della tracciabilità lungo tutta la filiera alimentare. Tale misura ha due obiettivi principali: da un lato, informare i consumatori grazie all’etichettatura obbligatoria di questo tipo di prodotti, dall’altro, creare una «rete di sicurezza» grazie alla tracciabilità di tali prodotti in tutte le fasi della fabbricazione e della commercializzazione. Questa «rete di sicurezza» consente il controllo e la verifica delle indicazioni nutrizionali che figurano sulle etichette, la sorveglianza mirata degli effetti potenziali per la salute umana o per l’ambiente e il ritiro dei prodotti qualora si constati un rischio inatteso per la salute umana o l’ambiente.

Tale Regolamento concerne la tracciabilità degli OGM in quanto prodotti o elementi di prodotti, comprese le sementi, nonché i prodotti destinati all’alimentazione umana o animale, elaborati a partire da OGM. Esso non osta all’applicazione di norme esistenti più rigorose per quanto concerne la tracciabilità e l’etichettatura di prodotti.

Il nuovo Regolamento è più rigoroso rispetto alla legislazione attuale per quanto concerne l’etichettatura. Esso include tutti gli alimenti prodotti a partire da OGM, senza fare differenza tra quelli che contengono ADN (Acido DesossiriboNucleico) o modificazioni genetiche nei cromosomi, e quelli che contengono proteine derivate da OGM. La vecchia legislazione sugli OGM copriva soltanto gli alimenti recanti tracce di OGM nell’ADN. La nuova legislazione copre anche tutti i mangimi geneticamente modificati, conferendo loro la stessa protezione prevista per gli alimenti destinati al consumo umano.

Tutti i prodotti approvati in base a questo Regolamento dovrebbero essere assoggettati all’obbligo di etichettatura, il che consente al consumatore di disporre di maggiori informazioni circa l’etichettatura dei prodotti OGM, siano essi destinati al consumo umano o animale. Le tracce di OGM nei prodotti – la loro presenza è involontaria e tecnicamente inevitabile – continueranno ad essere esenti dall’obbligo di etichettatura se non superano la c.d. soglia di presenza accidentale di OGM pari allo 0,9%.

Il Regolamento prevede che gli operatori che immettono sul mercato un prodotto preconfezionato contenente OGM o da essi costituito” debbano, in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione, vigilare affinché la dicitura: <<Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati>> o <<Questo prodotto contiene…“nome dell’OGM”…>> figuri sull’etichetta apposta sul prodotto.

Se si tratta di prodotti, anche in grandi quantità, non confezionati e se l’utilizzazione di un’etichetta è impossibile l’operatore deve comunque fare in modo che tali informazioni siano trasmesse unitamente al prodotto. Esse possono configurarsi, ad esempio, come documenti d’accompagnamento.

Il nuovo Regolamento armonizza anche i diversi strumenti legislativi attinenti all’etichettatura degli OGM, modificando o abrogando la legislazione in vigore. Esso modifica il Regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e il Regolamento CE n. 1139/98 concernente la menzione obbligatoria nell’etichettatura di certi alimenti prodotti dal mais e dalla soia geneticamente modificati.

Tale Regolamento, a decorrere dal 18 aprile 2004, ha abrogato anche il Regolamento CE n. 50/2000 concernente l’etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati.

Non si può scartare la presenza accidentale di OGM nelle colture tradizionali. Ciò può comportare la presenza di tracce infinitesimali di OGM nei tradizionali alimenti e mangimi per animali, intervenuta in via accidentale o per contaminazione tecnicamente inevitabile durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto o la trasformazione. La presenza accidentale di OGM è un punto importante di questo Regolamento. La soglia è fissata allo 0,5% per tale tipo di «contaminazione» per quanto concerne gli OGM che hanno ricevuto un Parere scientifico favorevole.

Per agevolare la tracciabilità degli OGM e per proteggere l’ambiente il Regolamento richiede che gli operatori trasmettano le seguenti informazioni:

  • l’indicazione che i prodotti sono OGM o ne contengono;
  • il codice o identificatore unico corrispondente agli OGM contenuti nei prodotti.

Tale sistema di identificazione unica degli OGM consentirà di conoscere gli aspetti e le caratteristiche proprie di questi prodotti per la sorveglianza della loro tracciabilità.

(9-continua)

Donatella Colangione

Laureata in Giurisprudenza ad indirizzo specialistico in Dir. Internazionale a Bari e Dottore di ricerca in Dir. Pubblico a Pavia con borsa di studio sulla sicurezza agroalimentare.

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Info: donatella.colangione@unipv.it

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