L’Agenzia Spagnola di Sicurezza Alimentare e Nutrizione (Agence pour la Sécurité alimentaire et l’Alimentation – AESAN) è un’agenzia indipendente assegnata al Ministero della Sanità e del Consumo, la cui missione è di garantire il grado massimo di sicurezza e di promuovere la salute presso i cittadini lavorando su come:
- ridurre i rischi di malattie trasmesse o trasportate da alimenti;
- garantire l’efficienza dei sistemi di controllo sugli alimenti;
- promuovere il consumo di alimenti sani favorendo l’informazione e l’accessibilità al cibo sano;
- pianificare, coordinare e sviluppare le strategie e le azioni volte a fornire l’informazione, l’educazione e la promozione della salute nell’àmbito della nutrizione e, soprattutto, della prevenzione dell’obesità.
L’AESAN si pone l’obiettivo di fornire ai cittadini la massima fiducia negli alimenti che consumano e un’informazione adeguata per poter operare una scelta pienamente consapevole.
L’Accordo TRIPs in tema di Indicazione Geografica del Prodotto (IGP)
Il 14 aprile 1994, nell’àmbito dell’Uruguay Round, venne stipulato un particolare Accordo, il “Trade Related Intellectual Property rights”, il c.d. Accordo TRIPs, che ha incluso tra i “beni” protetti anche le “indicazioni geografiche” dei prodotti, ossia i toponimi delle località geografiche che assumono rilievo per la determinazione della provenienza di alcuni prodotti tipici.
Si è trattato di considerare il valore della provenienza utilizzando il nome geografico di una data località per designare prodotti tipici di una determinata zona. La protezione giuridica di tale indicazione ha un duplice significato: da un lato, intende fornire al consumatore una garanzia circa la provenienza dei prodotti, la loro “origine” geografica e la corretta denominazione collegata ad un determinato territorio; dall’altro, consente ai produttori di utilizzare, per scopi commerciali, l’immagine legata al luogo vocato per quel tipo di prodotto.
Mentre il “marchio geografico individuale” attribuisce al singolo produttore un diritto di esclusiva, la “indicazione geografica protetta” interessa tutti i produttori ubicati nel medesimo territorio di riferimento.
Le competenti Autorità nazionali potranno delimitare la zona geografica basandosi su tradizioni, ricerche e studi che tengano nella dèbita considerazione il legame tra produzione e territorio e potranno verificare le condizioni per la concessione dell’utilizzo dell’indicazione geografica a tutti i produttori della zona vocata ed, eventualmente, sanzionare gli abusi e le eventuali concorrenze sleali. L’art. 22, primo comma, dell’Accordo TRIPs stabilisce che per “indicazioni geografiche” si devono intendere quelle che «indicano un prodotto come originario del territorio di uno Stato o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».
Tutti gli Stati che hanno aderito a tale Accordo devono approntare gli strumenti legali atti ad impedire l’uso arbitrario dell’indicazione geografica sanzionando le eventuali utilizzazioni capaci di ingannare il consumatore circa la provenienza geografica dei prodotti. Di conseguenza, dovranno essere rifiutati quei marchi che designano prodotti non originari del territorio indicato come luogo d’origine.
Il diritto interno
In sèguito alla Riforma “federalistica” del Titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, l’art. 117 Cost., al comma 2, stabilisce che è materia di legislazione “concorrente” fra Stato e Regioni anche quella alimentare, fatte salve le competenze della Comunità europea.
Da ciò consegue che, in tale specifica materia, le Regioni esercitano il loro potere legislativo nel rispetto dei princìpi fondamentali sanciti dallo Stato.
La materia alimentare, nonostante quanto espresso dall’art. 117 Cost., sembra fortemente divisa: per la parte agricola strictu sensu, infatti, la competenza sarebbe “esclusiva” delle Regioni, mentre il citato comma 2 dell’art. 117 sancisce che “sono materie di legislazione concorrente”; il comma 4 del medesimo articolo sostiene, invece, che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
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Donatella Colangione
Laureata in Giurisprudenza ad indirizzo specialistico in Dir. Internazionale a Bari e Dottore di ricerca in Dir. Pubblico a Pavia con borsa di studio sulla sicurezza agroalimentare.
Info: donatella.colangione@unipv.it