Il D. Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 24, “Attuazione della Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”, dando corso agli impegni assunti dal nostro Paese in àmbito comunitario, ha inserito nel nostro Codice Civile gli articoli aggiuntivi dal 1519 bis al 1519 nonies, in cui si fa riferimento diretto alla figura giuridica del “consumatore”, inteso come la “persona fisica che acquista per scopi personali estranei all’attività imprenditoriale o professionale”. Il compratore che acquista un bene di consumo, dunque, qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, rientra nella definizione codicistica di consumatore. Sono esclusi dalla categoria dei beni di consumo i beni oggetto di vendita forzata o, comunque, venduti secondo altre modalità dalle Autorità Giudiziarie, come l’acqua, il gas e l’energia elettrica. La normativa designa, poi, come “venditore” la “persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti di vendita di beni mobili” e come “produttore” il “fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenti come produttore apponendo sul bene di consumo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.
Le disposizioni del citato Decreto legislativo si applicano anche alla vendita dei beni di consumo usati, che non siano venduti da un privato, tenuto conto del tempo e del progressivo utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni che risultino conformi all’oggetto del contratto di vendita. Per essere considerati tali i beni devono essere: a) idonei all’utilizzo per il quale sono abitualmente destinati i beni dello stesso tipo; b) conformi alla descrizione fatta dal venditore e alle indicazioni fornite con etichette, marchi e altri segni distintivi del prodotto o possedere le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) di qualità e con le prestazioni abituali tipiche di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare, nella pubblicità o sull’etichettatura; d) idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e da quest’ultimo portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e il venditore deve aver accettato anche per fatti concludenti.
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto stesso. Tale scelta è discrezionale ed opera a favore del consumatore. È fatto salvo il caso in cui il rimedio sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato.
Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipòtesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può, tuttavia, far sempre valere i propri diritti purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di ventisei mesi. Il venditore può aggiungere una garanzia convenzionale con la quale si impegna nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, a rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire in qualche maniera sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Detta garanzia vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e/o nella pubblicità relativa al bene. A richiesta del consumatore la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia convenzionale non può ridurre o escludere, in ogni caso, la garanzia prevista dalla legge. Il legislatore ha sanzionato con la nullità ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, diretto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti che la legge riconosce al consumatore. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalla legge laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.
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Donatella Colangione
Laureata in Giurisprudenza ad indirizzo specialistico in Dir. Internazionale a Bari e Dottore di ricerca in Dir. Pubblico a Pavia con borsa di studio sulla sicurezza agroalimentare.
Info: donatella.colangione@unipv.it